Tomaie cucite all'estero, Made in Italy vietato
Per la Corte di cassazione - sentenza n. 3789 depositata ieri - una scarpa non può riportare la dicitura «Made in Italy» se la cucitura della stessa si svolge all’estero, nel caso di specie in Romania.
I ricorrenti in Cassazione lamentavano il fatto che questa fase di cucitura consisterebbe in «una banalissima e insignificante percentuale del processo di realizzazione dei prodotti tale da non inficiare in alcun modo la relativa qualità e da escludere il ricorso di alcuna induzione in inganno del pubblico dei consumatori». Come abbiamo visto la Cassazione rispetto a questa teoria è stata di diverso avviso, ribadendo il contenuto delle sentenza n. 14958 del 2011 che già aveva annullato la sentenza del tribunale di Udine favorevole ai due imprenditori. A cui era poi seguita la sentenza di condanna della corte d’appello di Trieste che la Cassazione ha confermato.
I giudici supremi hanno utilizzato come normativa di riferimento l’articolo 4 comma 49 della legge 352/2003, in relazione all’articolo 517 del Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) il quale punisce l’applicazione della stampigliatura «made in Italy su prodotti e merci non originari dell’Italia, ai sensi della normativa europea sull’origine contenuta nel regolamento Cee 2913 del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario secondo cui «il Paese di origine di un prodotto è quello nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
[fonte: quotidianodiritto.ilsole24ore.com]