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2015-05-05

ENTRA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017 LA NUOVA LEGGE DI PROTEZIONE DEL MADE IN SWITZERLAND

Per etichettare e mettere il marchio "Made in Switzerland" servirà dall 60 all' 80 per cento di manifattura in Svizzera.
L' art. 36 del Codice Doganale Comunitario verrà tenuto in considerazione solo ed esclusivamente ai fini dei pagamenti delle tasse doganali.
La legge entrerà in Vigore il 1 gennaio 2017

Progetto Swissness: contesto, scopo e contenuto

1.  Il "marchio Svizzera" gode di un'ottima reputazione a livello mondiale ed è utilizzato in misura crescente.
I  prodotti  e  i  servizi  svizzeri  godono  di  un'ottima  reputazione  in  patria  e  all'estero,  dove  sono considerati  affidabili  e  qualitativamente  ineccepibili.  Il  valore  aggiunto  dato  dalla  loro  provenienza svizzera è notevole e un numero crescente di aziende sfrutta questo bonus, tra le altre cose in ragione della crescente concorrenza nei mercati mondiali. Da un sondaggio del 2005 è emerso che oltre la metà delle aziende partecipanti utilizzano il “marchio Svizzera” come co-brand e il 40% ha indicato di volere adottare misure ancora più marcate in questo senso.


2. Rafforzare la protezione del “marchio Svizzera” è nel nostro interesse

Di  riflesso  al  successo  del  “marchio  Svizzera” si  sono  moltiplicati  anche  gli  abusi.  Chi  approfitta indebitamente della reputazione del “marchio Svizzera“ contribuisce a indebolirlo. Di conseguenza si riduce il premio di  vendita e il valore per tutti gli utenti. È dunque necessario occuparsi del valore del  "marchio Svizzera“ prima che inizi a dare segni di cedimento. Un cliente deluso a causa di un impiego abusivo  del  "marchio  Svizzera"  perde  la  fiducia  e  cerca  opzioni  più  affidabili.  Questa  evoluzione negativa ha dato adito a denuncie da parte dell‟economia e dei consumatori e ha spinto il Parlamento a presentare diverse mozioni.


3.  Il progetto Swissness si propone di tutelare il valore del “marchio Svizzera” con chiar e regole ancorate nella legge
In questo contesto il Consiglio federale vuole che con il progetto Swissness siano definite le basi per garantire e tutelare a lungo termine il valore aggiunto del label “Svizzera“  –  il  cavallo di battaglia nella vendita di prodotti e servizi svizzeri. Ciò implica un rafforzamento della protezione dell‟indicazione di provenienza “Svizzera” e della croce svizzera in patria e all‟estero (sotto il profilo dell‟attuazione del diritto). Le regole proposte creerebbero gli incentivi necessari per aumentare gli investimenti a favore della  qualità  e  dell‟autenticità  dei  prodotti  e  dei  servizi  svizzeri.  Contribuirebbero  inoltre  alla salvaguardia  e  al  consolidamento  del  polo  economico  Svizzera.  Al  contempo  tutelerebbero  la reputazione  dei  prodotti  di  provenienza  elvetica  e  scongiurerebbero  la  perdita  di  fiducia  dei consumatori e le ripercussioni negative per l'economia.

4.  I consumatori sono disposti a pagare di più per un prodotto svizzero
I  prodotti  possono  essere  venduti  a  un  prezzo  più  elevato  solo  perché  provengono  dalla  Svizzera.
Qual è la misura di questo margine?
  Secondo  gli  studi  più  recenti,  tra  cui  quelli  del  politecnico  di  Zurigo  e  dell‟Università  di  San Gallo, nel caso dei prodotti tipici svizzeri e dei prodotti naturali agricoli il valore aggiunto dato dalla  provenienza  svizzera  può  costituire  fino  al  20%  del  prezzo  di  vendita.  L‟insieme  dei settori  orologiero,  del  cioccolato,  dei  gioielli  e  delle  macchine  raggiunge  attualmente  un plusvalore pari a 5,8 miliardi di franchi, il  che equivale a più dell'1% del prodotto interno lordo svizzero.
  Più del  60%  per cento  degli svizzeri intervistati si dichiara  disposto a pagare  anche  più del doppio mele, latte, carne o uova purché siano prodotti in Svizzera.
  Per  i  prodotti  svizzeri  registrati  come  prodotti  di  origine  protetta  (DOP)  o  come  indicazione geografica  protetta  (IGP)  il  valore  aggiunto  dato  dalla  provenienza  elvetica  raggiunge attualmente  il  20%  in  Svizzera  e  all‟estero.   Su  un  fatturato  di  circa  un  miliardo  di  franchi
questo valore aggiunto ammonta attualmente a CHF 200 milioni.

5.  Il progetto Swissness scaturisce dalle attese dei consumatori nei confronti dei prodotti
svizzeri
Se  è  vero  che  i  consumatori  sono  disposti  a  pagare  di  più  per  i  prodotti  alimentari  svizzeri,  si aspettano  anche  che  l'indicazione  "Svizzera"  garantisca  un  contenuto  svizzero.  Lo  dimostrano numerose indagini rappresentative:
  In  particolare  nel  settore  alimentare  la  maggioranza  dei  consumatori  nutre  attese  molto elevate  per  i  prodotti  di  provenienza  svizzera.  Uno  studio  condotto  su  mandato  dell'Ufficio federale dell'agricoltura ha mostrato che una maggioranza degli intervistati si aspetta che se un  prodotto  presenta  l'indicazione  di  provenienza  svizzera,  esso  provenga  al  100%  dalla Svizzera.
  Oltre l‟80% dei consumatori svizzeri si aspetta che in Svizzera le condizioni per la produzione di derrate alimentari siano più severe rispetto all‟estero.
  All'estero la maggioranza dei consumatori si aspetta che per un prodotto svizzero almeno il 60-70% della materia prima provenga dalla Svizzera e che la produzione sia fatta per almeno il 70-80% su suolo elvetico.

6.  Punti chiave del progetto
Attualmente  le  condizioni  per  l‟utilizzo  delle  indicazioni  di  provenienza  e  pertanto  anche  della designazione “Svizzera” non sono sufficientemente regolamentate.  Il progetto di revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza prevede pertanto criteri per una definizione più precisa della provenienza geografica di un prodotto o  di un servizio e stabilisce anche quanta “Svizzera” dev‟essere contenuta affinché possa essere utilizzata la designazione “Svizzera”:

  Per i prodotti naturali il criterio determinante dipende dal tipo di prodotto.  Nel caso dei prodotti vegetali, ad esempio, il luogo del raccolto deve trovarsi in Svizzera.
  Per  i  prodotti  naturali  trasformati almeno  l‟80%  del  peso  della  materia  prima  disponibile  in Svizzera  deve  essere  di  origine  elvetica.  È  inoltre  necessario  che  l‟attività  che  conferisce  al prodotto le sue caratteristiche essenziali sia eseguita in Svizzera (ad es. la lavorazione del latte per  farne  del  formaggio).  Questa  normativa  consente  di  raggiungere  un  compromesso  tra  le diverse  richieste  espresse  nell‟ambito  della  consultazione.  Sono  previste  eccezioni  che permettono di escludere dal calcolo i prodotti naturali che non sono presenti in Svizzera (ad es. il cacao) o che non sono temporaneamente disponibili (ad es. a causa di una perdita del raccolto dovuta  al  maltempo).  L‟insufficiente  disponibilità  di  una  materia  prima viene  tenuta  in considerazione  solo  se  essa  è  indicata  in  un‟ordinanza  del  Consiglio  federale  per  il  relativo settore.  Motivi  di  ordine  puramente  economico  (se  ad  es.  la  materia  prima  è  più  conveniente all'estero) non giustificano invece un'eccezione.
  Per  i  prodotti  industriali almeno  il  60%  dei  costi  di  produzione  deve  essere  generato  in Svizzera e il calcolo può includere anche i costi per la ricerca e lo sviluppo.  Inoltre almeno una fase essenziale del processo di produzione deve avere luogo in Svizzera.  Anche in questo caso sono applicabili le eccezioni valide per i prodotti naturali trasformati.
  Un‟azienda  può  offrire  servizi  svizzeri  purché  la  sua  sede  e  un  reale  centro  amministrativo  si trovino in Svizzera.

La  revisione totale  della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici autorizza ora l‟utilizzo della croce svizzera su prodotti  svizzeri  e rappresenta per i produttori un importante vettore pubblicitario. Attualmente la croce è ammessa solo per servizi svizzerimentre l'uso dello stemma nazionale continuerà a essere riservato alla Confederazione.  Costituisce un‟eccezione il diritto di utilizzo che, su richiesta, viene concesso alle aziende che si avvalgono già da decenni dello stemma svizzero come parte delle loro insegne e con il quale contrassegnano prodotti e servizi svizzeri.

7.  Chi beneficia del progetto?
  I  consumatori  che  pagano  un  prezzo  più  elevato  per  i  prodotti  contrassegnati  con  il  "marchio Svizzera".  Possono  continuare  a  fidarsi  del  fatto  che  l‟indicazione  “Svizzera”  garantisca  un contenuto svizzero.
  I  settori  che  dipendono  dalla  ricerca  (che  generano  circa  il  20%  del  valore  aggiunto  svizzero), poiché  potranno  conteggiare  nei  costi  di  produzione  svizzeri  anche  i  costi  di  ricerca  e  sviluppo sostenuti in Svizzera.
  Le aziende esportatrici, poiché i settori interessati, grazie al marchio geografico e alla possibilità di registrazione  anche  per  i  prodotti  non  agricoli,  dispongono  ora  di  due  nuove  possibilità  per  il conseguimento  di  un  titolo  di  protezione  ufficiale  in  Svizzera.  Questo  facilita  notevolmente l'ottenimento e l'attuazione dei loro diritti all'estero.
  Il  mercato  del  lavoro  svizzero,  poiché  sono  creati  gli  incentivi  per  riportare  in  svizzera  posti  di lavoro  ad  esempio  nell'ambito  della  ricerca  e  dello  sviluppo  o  per  crearne  di  nuovi.   Anche  nel settore  dei  prodotti  tradizionali,  che  resteranno  concorrenziali  nel  mercato  mondiale  grazie  alla loro provenienza, saranno mantenuti posti di lavoro.
  L‟agricoltura, poiché si prevede che la domanda di materie prime svizzere tenderà ad aumentare, soprattutto nell‟industria dei prodotti alimentari.

8.  Risposte alle critiche attualmente rivolte al progetto Swissness
  Il progetto Swissness è flessibile:  il progetto Swissness è eccessivamente complesso e troppo poco flessibile? No! La prassi attuale – che poggia su principi generali e sulla cosiddetta “prassi di S. Gallo”  –  manca di trasparenza, non è sufficientemente ancorata nella legge e non è pertanto soddisfacente.  I  nuovi  criteri  previsti  dal  progetto  Swissness  per  determinare  la  provenienza geografica di un prodotto o di un servizio e la suddivisione in diverse categorie (prodotti naturali, prodotti naturali trasformati, prodotti industriali, servizi) comportano flessibilità e sicurezza giuridica rafforzando così il "marchio Svizzera".
  L’aumento  dal  50  al  60%  dei  costi  di  produzione  sostenuti  in  Svizzera  per  i  prodotti industriali  è  conforme  al  mandato  e  necessario:   la  quota  del  60%  non  è  stata  definita  in maniera  arbitraria.  Il  progetto  consente  esplicitamente  di  conteggiare  anche  i  costi  di  ricerca  e sviluppo  tra  i  costi  di  produzione  e  di  non  considerare  le  materie  prime  o  componenti  non disponibili o disponibili in quantità insufficienti in Svizzera. L‟aumento del 10% riflette dunque lo status quo piuttosto che rispondere all‟inasprimento chiesto dal Parlamento.
  La  regola  del  60%  consente  di  conservare  posti  di  lavoro  in  Svizzera:  è  possibile  che determinate  aziende,  non  disposte  ad  aumentare  la  quota  che  determina  il  valore  aggiunto realizzato  in  Svizzera,  decidano  di  trasferire  impieghi  all’estero.  A  medio  e  lungo  termine, tuttavia, saranno creati posti di lavoro in Svizzera soprattutto nei settori in cui la ricerca riveste un ruolo importante.
  Le regole definite dal progetto sono più severe di quelle in vigore all’estero:  lo scopo  del progetto è proprio quello di mettere a disposizione dei produttori che vogliono sfruttare il "marchio Svizzera" uno strumento di marketing maneggevole.  Il "marchio Svizzera" deve restare più forte degli altri marchi-paese ma a tale fine sono necessarie disposizioni più coerenti che prevengano gli  abusi!  Solo  in  questo  modo  sarà,  infatti,  possibile  conservare  il  plusvalore  dato  dalla provenienza svizzera.
  Il  progetto  non  comporta  oneri  amministrativi  supplementari  per  le  PMI:  contrariamente  a quanto affermato da alcune fonti per utilizzare il "marchio Svizzera" non sarà necessaria alcuna registrazione  né  autorizzazione.  In  questo  ambito  non  sono  previste  modifiche  rispetto  alla situazione attuale. Quanto all‟onere amministrativo, continuerà a essere sufficiente che le aziende intenzionate a utilizzare il "marchio Svizzera" verifichino internamente se i loro prodotti soddisfano le relative condizioni.
  Il  progetto  consolida  la  posizione  della  Svizzera  come  polo  di  produzione:  oltre  al  criterio percentuale,  il  progetto  ne  prevede  un  altro  secondo  cui  la  fase  di  produzione  decisiva  deve avvenire  in  Svizzera.  Tiene  dunque  conto  del  polo  di  produzione  Svizzera  e  della  creazione  di valore  nel  nostro  paese.  Diverse  cerchie  interessate  avevano  chiesto  che  le  percentuali  non  si fondassero più sui costi di produzione bensì sul peso; questo nuovo approccio è stato accolto con
favore  dall‟industria  alimentare  dopo  che  il  Consiglio  federale  ha  deciso  di  integrare  le  derrate alimentari nel progetto.

9.  Perché bisogna agire ora?
Il 15 novembre 2006 il Consiglio federale ha risposto ai postulati Hutter e Fetz con il rapporto sulla protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera.  Dal 28 novembre 2007 al  31 marzo 2008 è seguita una procedura ordinaria di consultazione sull‟avamprogetto.  Lo scopo del progetto è stato  approvato  all'unanimità  e  anche  i  due  avamprogetti  relativi  alla  revisione  della  legge  sulla protezione dei marchi e della legge per la protezione degli stemmi pubblici hanno ottenuto l'appoggio della  maggioranza.  Il  15  ottobre  2008  il  Consiglio  federale  ha  preso  atto  dei  risultati  della consultazione  e  ha  affidato  al  DFGP  il  compito  di  elaborare  il  messaggio.  Il  25  marzo  2009  ha emanato  ulteriori  direttive  sui  contenuti  dell‟ambito  dei  prodotti  alimentari.  Il  18  novembre  2009  il Consiglio federale ha approvato il messaggio (rielaborato alla luce dei risultati della consultazione) e lo ha trasmesso al Parlamento.  La consultazione parlamentare è  iniziata nel gennaio 2010 in seno alla Commissione  degli  affari  giuridici  del  Consiglio  nazionale  e  il  25  marzo  2010  sono  state  eseguite indagini  conoscitive.  Il  31  agosto  2010  la  Commissione  dell'economia  e  dei  tributi  del  Consiglio nazionale ha eseguito delle audizioni e trasmesso un corapporto alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Il 14 ottobre 2010 quest‟ultima ha deciso all‟unanimità di entrare in materia sul progetto e d‟istituire una sotto commissione incaricata di esaminarlo in dettaglio. Oggi sono noti sia gli aspetti principali del progetto che godono del consenso generale sia alcuni singoli punti sui quali non c'è accordo.  Il progetto è ora nelle mani nel Parlamento.  Una decisione rapida  è indispensabile per evitare un indebolimento progressivo del "marchio Svizzera".
A  livello  nazionale  il  progetto  mira  a  mantenere  il  valore  creato  dalle  aziende  svizzere  nel  corso  di decenni e al contempo una parte inestimabile della nostra identità nazionale. A livello internazionale la volontà  Svizzera  di  proteggere  efficacemente  uno  dei  marchi  nazionali  più  pregiati  viene  osservata
con  interesse  e  considerata  come  una  misura  positiva  per  il  rilancio  dell‟economia  e  per  la conservazione a lungo termine del suo valore.  Se il progetto  non  dovesse  concretizzarsi  o se i suoi contenuti non corrispondessero alle attese  formulate prima del suo avvio, il  messaggio lanciato  dalla Svizzera  sarebbe  negativo, poiché essa mostrerebbe di non essere in grado di proteggere, a lungo termine, la chiave del suo successo.


Trovate informazioni aggiornate sul progetto Swissness
- sul sito dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale:
https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/swissness.html

Contatto diretto: Felix Addor, sostituto direttore, Tel. +41 31 377 72 01 / [email protected]

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